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Adempimenti per le ritenute di acconto

QUADRO NORMATIVO: L’art. 3 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni in Legge 28 febbraio 1983, n. 53 ha introdotto, con effetto dal 1’ gennaio 1983, l’art. 25bis del D.P.R. 600/1973, concernente ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissioni, agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari. Dal 1’ Gennaio 2003, la ritenuta sulle provvigioni è passata al 23%. Ciò in quanto trova applicazione il contenuto del collegato fiscale alla Legge Finanziaria per il 2003, in base al quale la misura della ritenuta d’acconto corrisponde all’aliquota del primo scaglione reddituale IRPEF di cui all’art. 11 del T.U.I.R. che prevede al 1’ scaglione l’aliquota del 23%, la quale, pertanto diviene anche misura della ritenuta sulle provvigioni.

SOGGETTI OBBLIGATI AD OPERARE LE RITENUTE: Sono obbligati ad effettuare la ritenuta d’acconto dell’IRPEF o dell’IRPEG sulle provvigioni derivanti da attività di intermediazione commerciale tutti i soggetti indicati al primo comma dell’art. 23 del D.P.R. 600/1973, e precisamente:
- le persone fisiche che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo;
- le società di persone (s.a.s., s.n.c.) ed equiparate;
- le associazioni costituite da artisti e professionisti;
- le società di capitali, gli enti e i soggetti assimilati indicati nell’art. 87 del D.P.R. 917/1986.

Non assumono, invece, la veste di sostituto d’imposta, per espressa previsione normativa, le imprese agricole che esercitano le attività indicate nell’art. 2135 c.c.. L’esclusione dall’obbligo di effettuazione della ritenuta riguarda solo le imprese agricole il cui titolare sia una persona fisica, in quanto per le imprese agricole organizzate in forma societaria l’obbligo di operare la ritenuta in esame non viene meno. Va, tuttavia, rilevato che in base al disposto del quinto comma dell’art. 25bis del D.P.R. 600/1973 sono escluse dalla ritenuta le provvigioni percepite da mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima, da commissionari che operano nei mercati ortofrutticoli, ittici e di bestiame, e da consorzi e cooperative tra imprese agricole non aventi finalità di lucro. Per quanto concerne i commissionari e i mediatori di produttori agricoli, va precisato che nei confronti di questi soggetti sono esonerate dalla ritenuta le provvigioni pagate da imprenditori agricoli tali ai sensi dell’art. 2135 c.c.. Pertanto le provvigioni loro erogate da altri imprenditori non agricoli sono assoggettate alla ritenuta. 

BASE IMPONIBILE DELLA RITENUTA: La ritenuta in questione si applica sulle provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, anche se corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. La provvigione da assoggettare a ritenuta è pertanto costituita:
- dal compenso che spetta al commissionario, all’agente, al rappresentante di commercio, al mediatore e al procacciatore di affari per l’attività da essi prestata;
- da eventuali sovrapprezzi riconosciuti ai suindicati soggetti e derivanti dall’eccedenza tra il prezzo della merce fissato dal committente, preponente o mandante e quello di vendita ottenuto dall’agente, commissionario, rappresentante e procacciatore d’affari;
- da compensi speciali che derivano da prestazioni di garanzia circa il regolare adempimento dell’obbligazione da parte del terzo (quali, ad esempio, quelle conseguenti allo star del credere);
- da somme percepite dall’agente o dal rappresentante nell’ipotesi in cui la casa mandante concluda direttamente affari nella zona di esclusiva dell’agente o rappresentante;
- da corrispettivi o proventi in natura;
- da ogni altro compenso inerente all’attività prestata, ivi compresi i rimborsi spese relativi all’attività stessa ed escluse le somme ricevute a titolo di rimborso spese anticipate per conto dei committenti, preponenti o mandanti.
La base imponibile su cui calcolare la ritenuta è costituita dalla sommatoria delle suindicate voci (al lordo della trattenuta ENASARCO ed al netto dell’IVA).

MISURA DELLA RITENUTA A TITOLO D’ACCONTO: Dal 01.01.2003 è dovuta una ritenuta a titolo d’acconto dell’IRPEF nella misura del 23% sul 50% delle provvigioni corrisposte. La ritenuta è ridotta al 23% sul 20% (1/5) delle provvigioni medesime, se i percipienti dichiarino ai loro committenti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi. Ai fini della riduzione di cui sopra vengono definiti come dipendenti i soggetti che prestano la propria attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione del soggetto percipiente le provvigioni, secondo le norme della legislazione sul lavoro. Si considerano terzi oltre ai collaboratori non dipendenti quali gli agenti, i subagenti, i mediatori o procacciatori d’affari, i produttori e le figure similari, anche i collaboratori dell’impresa familiare direttamente impegnati nell’esercizio dell’attività commerciale dell’impresa medesima, nonché gli associati delle associazioni in partecipazione il cui apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro (D.M. 16 aprile 1983).
Modalità e termini di presentazione della dichiarazione: La dichiarazione per l’applicazione della ritenuta ridotta (da redigere in carta semplice) deve contenere i seguenti elementi:

- i dati identificativi del dichiarante;
- l’attestazione di avvalersi in via continuativa di dipendenti o di terzi (ciò si verifica allorché il percipiente si avvale, per la prevalente parte, dell’anno, dei suddetti dipendenti o terzi, anche se non delle stesse persone, oppure, se lo stesso si avvale dei soli terzi, quando ha sostenuto, nel periodo d’imposta precedente, costi per provvigioni in misura superiore al 30% dei compensi dallo stesso percepiti e imputabili a tale periodo);
- la data;
- la sottoscrizione del dichiarante.

La dichiarazione in questione deve essere spedita entro il 31 dicembre di ciascun anno solare mediante raccomandata con avviso di ricevimento ed ha valore per l’anno seguente. Nel caso in cui durante l’anno successivo vi siano variazioni che consentono l’applicazione della ritenuta ridotta oppure ne fanno venir meno l’applicazione medesima, le variazioni stesse vanno comunicate al committente, preponente o mandante con una dichiarazione, da redigersi con le modalità sopra specificate, entro 15 giorni dal verificarsi delle predette variazioni. Lo stesso termine di 15 giorni per la presentazione della dichiarazione che consente l’applicazione della minore ritenuta sulle provvigioni erogate, è previsto, inoltre, nell’ipotesi di inizio attività e tale termine decorre dalla stipula dei contratti o accordi, di commissione, di agenzia, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari o dalla eseguita mediazione. Nell’ipotesi di prestazioni occasionali, i percipienti devono presentare la dichiarazione non oltre il termine entro cui, per disposizioni normative, accordi contrattuali o usi, le operazioni dalle quali conseguono le provvigioni da assoggettare a ritenutasi considerano concluse. La minore ritenuta potrà essere applicata, in considerazione dell’occasionalità delle prestazioni, anche se la dichiarazione, presentata successivamente alla conclusione dell’operazione, perviene al sostituto d’imposta prima del pagamento delle provvigioni.

RITENUTA A TITOLO D’IMPOSTA: La ritenuta a titolo d’imposta è operata nei confronti degli incaricati alle vendite a domicilio (c.d. venditori porta a porta). In questo caso, la ritenuta è applicata nella misura del 23% sul 78% delle provvigioni. (Applicabile la riduzione del 22% della base imponibile)

PROVVIGIONI ESCLUSE DA RITENUTA
: La ritenuta non si applica alle provvigioni percepite da:
- agenzie di viaggio e turismo;
- rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi al trasporto di persone;
- distributori di pellicole cinematografiche;
- agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazioni (l’esenzione non è operante nei casi in cui l’agente renda la propria prestazione ad altro agente);
- mediatori di assicurazioni riguardo ai loro rapporti con le imprese di assicurazione, con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate quando rendano le prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva;
- aziende e istituti di credito e società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell’esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli, di valute nonché di raccolta e di finanziamento;
- agenti raccomandatari e mediatori marittimi ed aerei;
- agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente;
- mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima;
- commissionari operanti nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame;
- consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigianali non aventi finalità di lucro.

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLA RITENUTA: La ritenuta sia a titolo d’acconto sia a titolo d’imposta va operata all’atto del pagamento della provvigione. Sono assoggettati alla ritenuta anche gli acconti e le anticipazioni della provvigione e ciò anche se gli stessi, in base al principio della competenza, non sono da ricomprendere tra i componenti positivi che concorrono alla determinazione del reddito d’impresa nel periodo d’imposta in cui vengono percepiti.

VERSAMENTO DELLA RITENUTA: Il versamento della ritenuta deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione della ritenuta stessa, presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, utilizzando il modello di pagamento unificato F24. Il codice tributo da indicare è il 1038. Il periodo da indicare è il mese e l'anno nel formato MM/AAAA.

CERTIFICAZIONE DELLE RITENUTE
: I sostituti d’imposta che hanno operato le ritenute di cui all’art. 25bis del D.P.R. 600/1973 devono, entro il 15 Marzo dell’anno successivo, rilasciare al certificazione relativa alle ritenute operate nell’anno precedente.

SCOMPUTO DELLE RITENUTE
: Il terzo comma dell’art. 25bis del D.P.R. 600/1973 stabilisce che le ritenute sono scomputate dall’imposta relativa al periodo di competenza poiché già operate al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Qualora siano state operate successivamente, sono scomputate dall’imposta relativa al periodo d’imposta in cui sono state effettuate.
Per i soggetti IRPEG il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, le ritenute sono scomputate con i suindicati criteri, tenuto conto dei diversi termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Per i soggetti che svolgono attività occasionale, per i quali il presupposto d’imposta si verifica con la percezione, lo scomputo avviene esclusivamente per cassa.

 

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fonte quivenditori



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